Caso Alviero Martini: esternalizzazione della produzione e misure di prevenzione

Nota a Trib. Milano, Sez. Autonoma Misure di Prevenzione, 15 gennaio 2024

La vicenda. Da attività di indagine condotte dalla Procura di Milano emergeva che i fornitori cui Alviero Martini S.p.a. aveva integralmente esternalizzato la produzione della propria gamma di prodotti di lusso l’avevano a sua volta affidata a quattro opifici cinesi operanti in regime di sfruttamento dei lavoratori, presso cui tali beni sono stati rinvenuti, nonostante i contratti stipulati con la Società ne vietassero il sub-appalto a terzi senza l’autorizzazione della medesima. Gli inquirenti non trovavano alcuna richiesta di autorizzazione del sub-appalto ai cinesi da parte dei fornitori alla Società; al contrario, in taluni casi venivano rinvenute attestazioni da parte di alcuni fornitori di non avvalersi di nessun sub-fornitore per la produzione oggetto del contratto di appalto. Oltre che grazie al rinvenimento dei prodotti presso gli opifici cinesi, il sistema veniva ricostruito anche documentalmente sulla base dei documenti di trasporto e delle fatture emesse da queste nei confronti dei fornitori, che avevano peraltro evidenziato un sensibile ricarico dei prezzi tra la fornitura cinese e quella alla Casa di moda italiana (talvolta di ben oltre 10 volte).

La richiesta della Procura. Il Pubblico ministero chiedeva al Tribunale della prevenzione di Milano di disporre l’amministrazione giudiziaria di Alviero Martini S.p.a. ex art. 34 d.lgs. 159/2011 (Codice Antimafia), limitatamente ai rapporti con le imprese fornitrici, ritenendo sussistente una condotta agevolatoria della Società rispetto all’attività di persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una misura di prevenzione ovvero che sono sottoposte a procedimento penale per il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro di cui all’art. 603-bis c.p.

La valutazione del Tribunale. Secondo il Collegio giudicante, l’inerzia della Società di moda integra la condotta agevolatoria richiesta per l’applicazione della misura di prevenzione dell’amministrazione giudiziaria in considerazione dell’entità della produzione affidata ai laboratori cinesi in relazione a differenti categorie di beni che si è ripetuta per circa 7 anni (dal 2016 agli accertamenti dell’autunno 2023), circostanze, queste, che consentono di ritenere che non si sia trattato di “fatti episodici o limitati a singole partite di prodotti, ma di un sistema di produzione generalizzato e consolidato” con “l’obiettivo dell’abbattimento dei costi e della massimizzazione dei profitti attraverso l’elusione delle norme penali e giuslavoristiche”, […] anche a costo di instaurare stabili rapporti con soggetti dediti allo sfruttamento del lavoro. In particolare, a parere del Tribunale di Milano ha, “il meccanismo è stato colposamente alimentato dalla società che non ha mai verificato la reale capacità imprenditoriale delle società appaltatrici alle quali affidare la produzione ([…] era solo verificata l’iscrizione alla Camera di Commercio), non ha mai effettuato ispezioni o audit per appurare in concreto le reali condizioni lavorative e gli ambienti di lavoro (sicché si osserva a titolo esemplificativo che l’allegato B e cioè il codice di condotta del fornitore allegato al contratto con il [fornitore], in assenza di un efficace sistema di verifica e controllo rimane pura forma) e ciò neppure quando in epoca recente la [Società di moda] è venuta a conoscenza delle esternalizzazioni produttive […]; anche in tale frangente la società non ha mai richiesto formalmente la verifica della catena dei sub-appalti, né ha mai fatto formale richiesta di autorizzazione alla concessione di sub-appalti, né effettuato altri accertamenti. Del resto la Società [di moda] non ha neppure mai redatto modelli organizzativi e gestionali[ex d.lgs. 231/2001] come riferito dalla […] responsabile dell’ufficio legale della società”.

La misura adottata. Facendo applicazione del principio di proporzionalità, i giudici ambrosini hanno ritenuto di lasciare il normale esercizio dell’impresa in capo agli organi di amministrazione societaria, affidando agli amministratori giudiziari, nominati per il periodo di 1 anno e con riserva di ampliarne l’intervento ove necessario, il compito di:

  • analizzare i rapporti di fornitura in corso, provvedendo a rimuoverli se collegati a realtà imprenditoriali che adottino le illecite condizioni di sfruttamento dei lavoratori di cui all’art. 603-bis c.p. e autorizzando nulla osta alla stipula di nuovi di valore superiore a 10.000€ previa interlocuzione con il Tribunale;
  • adottare un modello organizzativo ai sensi del d.lgs. 231/2001 idoneo a prevenire tale fattispecie di reato e rafforzare i presidi di controllo interno e quelli relativi alle verifiche reputazionali dei fornitori;
  • esaminare le iniziative attuate dalla Società successivamente al provvedimento di prevenzione con riferimenti alla composizione degli organi di amministrazione e controllo e alla politica contrattuale attuata con i fornitori;

Il tutto assicurando la propria presenza costante presso la Società con accessi ripetuti per incontri e riunioni con il management, intrattenendo stabili rapporti con gli amministratori e assumendo le decisioni, ove possibile, di intesa con costoro.

Ancora una volta, ad essere determinante nella sorte dell’ente non è stata solo la prevenzione dell’illecito, ma anche e soprattutto la reazione al suo accadimento (o scoperta), che qui sembra essere mancata anche quando non era più possibile sostenere “non lo sapevo”.

G. Bertaiola

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