Nuova patente a crediti nei cantieri edili
Sull’onda emotiva del crollo del cantiere Esselunga di Firenze del febbraio scorso, con decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, il legislatore ha riscritto l’art. 27 d.lgs. 81/2008, introducendo un nuovo “sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti”.
Dal 1° ottobre 2024 e all’esito dell’integrazione del portale nazionale del sommerso, nella quale verrà implementata un’apposita sezione, le imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89, co. 1, lett. a), d.lgs. 81/2008 sono tenuti al possesso della patente a crediti, rilasciata dalle competenti sedi territoriali dell’INL al richiedente in possesso dei seguenti requisiti:
- iscrizione alla CCIAA;
- adempimento degli obblighi formativi in materia di sicurezza sul lavoro;
- DURC in corso di validità;
- Possesso del DVR;
- Possesso del DURF.
Nelle more del rilascio della patente, è comunque consentito lo svolgimento delle attività, salva diversa comunicazione notificata dall’INL.
Non sono in ogni caso tenute al possesso della patente le imprese in possesso dell’attestato di qualificazione SOA previsto dal Codice appalti (art. 100, co. 4, d.lgs. 36/2023).
Si parte con una dotazione iniziale di 30 crediti ed è richiesto, per poter operare nei cantieri, un punteggio minimo di 15 crediti, fatto salvo il completamento delle attività in corso al momento dell’ultima decurtazione dei crediti, nonché gli effetti dei provvedimenti di sospensione eventualmente adottati dagli organi di vigilanza ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 81/2008. Nel corso del tempo, infatti, la patente subisce decurtazioni, in automatico e misura fissa,a seguito di provvedimenti definitivi emanati nei confronti di datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori autonomi nei seguenti casi:
| – 10 | Violazioni di cui all’All. I d.lgs. 81/08 |
| – 7 | Violazioni che espongono i lavoratori ai “rischi particolari” di cui all’All. XI d.lgs. 81/08 |
| – 5 | Provvedimenti connessi al lavoro irregolare ex d.l. 12/2002 |
| – 20 | Infortunio mortale |
| – 15 | Infortunio da cui sia derivata un’inabilità permanente al lavoro |
| – 10 | Infortunio da cui sia derivata un’inabilità temporanea assoluta per più di 40 giorni |
In ogni caso, un medesimo accertamento ispettivo può comportare una decurtazione massima di 20 crediti, anche laddove vengano accertate molteplici violazioni.
Rispetto agli eventi infortunistici, il dettato normativo è ambiguo nel fare testuale riferimento, prima, ai “provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell’impresa o del lavoratore autonomo” e, richiedendo poi, il “riconoscimento della responsabilità (solo) datoriale di un infortunio sul luogo di lavoro”.
Essendo probabilmente nota la lungaggine della giustizia, che rende verosimile supporre che la “sanzione” decurtativa possa nella e a distanza anche di molto tempo dalla verificazione dell’infortunio e dunque dell’ipotetica violazione che giustifica l’allontanamento dell’impresa dal cantiere, è stato espressamente previsto che, in caso di infortuni mortali o comportanti un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, la competente sede territoriale dell’INL possa disporre la sospensione cautelare della patente fino a 12 mesi.
Dal punto di vista procedurale, l’atto o provvedimento che accerta una delle violazioni di cui sopra riporta i crediti decurtati; entro 30 giorni dalla notifica ai destinatari, ne viene data notizia all’INL che, nei successivi 30 giorni, procede alla decurtazione dei crediti.
In ogni caso, nessun riferimento alla responsabilità da reato dell’ente ai sensi del d.lgs. 231/2001. Al riguardo, se la giurisprudenza più recente mostra di aver maturato nel tempo orientamenti più garantisti operando una netta distinzione tra responsabilità della persona fisica e giuridica, il legislatore sembra invece non aver ancora ben chiara la differenza nella misura in cui introduce nei confronti della persona giuridica “sanzioni” anche molto severe, di natura sostanzialmente interdittiva, quale conseguenza dell’accertamento di responsabilità potenzialmente delle sole persone fisiche: stando all’attuale formulazione della norma, infatti, in caso di infortunio sul lavoro, l’ente ben potrebbe essere assolto in assenza di difetti organizzativi rimproverabili nei suoi confronti, ma subire comunque la decurtazione dei crediti della patente, nei casi più gravi con conseguente impossibilità di operare in cantiere, a seguito dell’accertamento della responsabilità personale del datore di lavoro o, forse anche, dei propri dirigenti o preposti.
Il d.lgs. 231/2001 compare invece, a questo punto con scarsa ragionevolezza, nel meccanismo “premiale” che consente la reintegrazione dei crediti decurtati. In particolare:
| +5 | La frequenza, da parte del soggetto destinatario del provvedimento che ha accertato la violazione, dei corsi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro di cui all’art. 37, co. 7, d.lgs. 81/08, consente di riacquistare, previa trasmissione dell’attestato di frequenza all’INL, 5 crediti per corso, fino a un massimo di 15 crediti. |
| +1 | Trascorsi due anni dalla notifica del provvedimento che ha accertato la violazione e in assenza di ulteriori atti o provvedimenti, la patente è incrementata di 1 credito per ciascun anno successivo al secondo, sino a un massimo di 10 crediti, previa sempre trasmissione all’INL dell’attestato di frequenza dei corsi sulla sicurezza. |
| +5 | Il punteggio è inoltre incrementato di 5 crediti in relazione alle imprese che adottano i modelli organizzativi di cui all’art. 30 d.lgs. 81/2008 e al d.lgs. 231/2001. Non è chiaro, tuttavia, da un lato, se tale incremento valga solo in caso di prima adozione o anche – come dovrebbe essere preferibile – per l’ipotesi di aggiornamento o estensione di un modello già esistente, nel quale ad esempio non erano in precedenza considerati i reati infortunistici, e, dall’altro, se esso valga per ogni nuova adozione intervenuta dall’entrata in vigore della disciplina, consentendo di incrementare la dotazione iniziale che fosse rimasta, o solo per le imprese che si siano viste decurtati crediti a seguito dell’accertamento di violazioni. |
Per assicurare l’osservanza della nuova disciplina, il legislatore ha infine introdotto nuove sanzioni a carico sia dell’impresa che operi in cantiere in assenza di patente o comunque del punteggio minimo richiesto, sia del committente dei lavori che non ne verifichi previamente il possesso. In particolare:
- fatto salvo il completamento delle attività in corso al momento dell’ultima decurtazione, lo svolgimento di attività nei cantieri da parte di un’impresa o lavoratore autonomo privi di patente o con un punteggio inferiore a 15 crediti è punito con la sanzione amministrativa da 6.000 a 12.000 euro, non soggetta a procedura di diffida, e l’esclusione per 6 mesi dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice appalti (art. 27, co. 8, d.lgs. 81/08);
- il committente o il responsabile dei lavori che non verifichi il possesso, da parte delle imprese esecutrici e dei lavori autonomi, anche nei casi di subappalto, della patente o dell’attestazione di qualificazione SOA, è punito con l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro (artt. 90, co. 9, lett. b-bis, e 157, co. 1 lett. c), d.lgs. 81/08).
La neointrodotta disciplina, come anticipato, riguarda allo stato le sole attività svolte nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, co. 1, lett. a), d.lgs. 81/08, ma il legislatore ha già previsto la possibilità di estenderne l’ambito di applicazione ad altri ambiti di attività individuato con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base di accordi stipulati a livello nazionale dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative.
G. Bertaiola

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