Il regime di adempimento collaborativo e la prevenzione del rischio fiscale attraverso il Tax Control Framework

Il regime di adempimento collaborativo è un istituto che consente di instaurare con l’Agenzia delle Entrate un confronto costante per la prevenzione e la risoluzione delle controversie in materia fiscale, in un momento antecedente alla presentazione della dichiarazione.

Introdotto con decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, è stato recentemente oggetto di riforma da parte del legislatore, intervenuto con decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 221.

Tale regime, nell’innovare il rapporto tributario, prevede nuove modalità di interlocuzione costante e preventiva con l’Agenzia delle Entrate, con la possibilità di pervenire a una comune valutazione delle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali.

In particolare, il citato regime offre l’opportunità al contribuente di gestire le situazioni di incertezza attraverso un confronto preventivo su elementi di fatto che può ricomprendere anche l’anticipazione del controllo e si presta, pertanto, a prevenire e a risolvere anticipatamente le potenziali controversie fiscali.

L’accesso a tale regime è volontario e deve avvenire mediante la presentazione di una apposita istanza da presentare telematicamente all’Agenzia delle Entrate da parte di quei contribuenti che conseguono un volume di affari o di ricavi non inferiore a:

  • 750 milioni di euro a decorrere dal 2024;
  • 500 milioni di euro a decorrere dal 2026;
  • 100 milioni di euro a decorrere dal 2028.

I soggetti che intendono aderire al regime di adempimento collaborativo, alla data di presentazione dell’istanza di accesso, devono essere in possesso di un efficace sistema di controllo del rischio fiscale inserito nel contesto del sistema di governo aziendale e di controllo interno (Tax Control Framework o TCF). Tale sistema deve essere in grado di assicurare:

  • una chiara attribuzione di ruoli e responsabilità ai diversi settori dell’organizzazione dei contribuenti in relazione ai rischi fiscali;
  • efficaci procedure di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali il cui rispetto sia garantito a tutti i livelli aziendali;
  • efficaci procedure per rimediare ad eventuali carenze riscontrate nel suo funzionamento e attivare le necessarie azioni correttive;
  • una mappatura dei rischi fiscali relativi ai processi aziendali.

Il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale deve essere certificato, anche in ordine alla sua conformità ai principi contabili, da professionisti indipendenti già in possesso di una specifica professionalità iscritti all’albo degli avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

L’adesione all’istituto dell’adempimento collaborativo, oltre a prevedere, come detto, una forma di interlocuzione costante e preventiva tra contribuente e Agenzia delle Entrate, consente di accedere ai seguenti effetti premiali:

  • procedura abbreviata di interpello preventivo nell’ambito della quale l’Agenzia delle Entrate si impegna a rispondere ai quesiti delle imprese entro 45 giorni decorrenti dal ricevimento dell’istanza;
  • applicazione di sanzioni ridotte alla metà, e comunque in misura non superiore al minimo edittale, con sospensione della riscossione fino alla definitività dell’accertamento, per i rischi comunicati in modo tempestivo ed esauriente, laddove l’Agenzia delle Entrate non condivida la posizione dell’impresa;
  • non punibilità per il reato di dichiarazione infedele delle condotte dipendenti da rischi di natura fiscale relativi a elementi attivi comunicati in modo tempestivo ed esauriente prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali o del decorso delle relative scadenze fiscali;
  • esonero dal presentare garanzie per i rimborsi delle imposte dirette ed indirette per tutto il periodo di permanenza nel regime;
  • riduzione di due anni dei termini di decadenza dall’accertamento nei confronti dei contribuenti che si sono dotati di un TCF certificato da professionisti indipendenti.

È bene evidenziare che i contribuenti che non possiedono i requisiti soggettivi per l’accesso al regime di adempimento collaborativo possono comunque optare per l’adozione di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale.

L’opzione ha effetto dall’inizio del periodo d’imposta in cui è esercitata, ha una durata di due periodi d’imposta ed è irrevocabile. Al termine del periodo, si intende tacitamente rinnovata per altri due periodi d’imposta, salvo espressa revoca da esercitare con le modalità e i termini previsti per la comunicazione di opzione.

Per effetto dell’opzione:

  • sono ridotte a un terzo (e comunque non possono essere applicate in misura superiore al minimo edittale) le sanzioni amministrative per le violazioni relative a rischi di natura fiscale comunicati preventivamente con interpello, prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali o prima del decorso delle relative scadenze fiscali;
  • la rappresentazione preventiva e circostanziata all’Agenzia delle Entrate del caso concreto mediante interpello configura causa di non punibilità per il reato di dichiarazione infedele per violazioni di norme tributarie dipendenti da rischi di natura fiscale relativi a elementi attivi.

F. Benini

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