Verso un nuovo Modello 231 per il settore agroalimentare

Il 28 novembre 2023 la Camera dei deputati ha emesso la Documentazione per l’esame di Progetti di leggeModifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di illeciti agroalimentari”.

Il documento riguarda la proposta di legge AC 823, che riproduce in larga parte il contenuto del disegno di legge AC 2427, che a sua volta riprendeva un progetto di riforma del diritto sanzionatorio agroalimentare elaborato dalla Commissione istituita nel 2015 presso l’Ufficio legislativo del Ministero della giustizia e presieduta dal dott. Giancarlo Caselli.

La proposta di legge (v. pp. 57-64) è tesa a modificare anche la disciplina della responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche di cui al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in particolare attraverso la previsione, in un nuovo art. 6-bis, di uno specifico Modello di organizzazione, gestione e controllo finalizzato alla prevenzione dei reati agroalimentari.

Dal punto di vista soggettivo, si prevede l’adozione del nuovo Modello per tutti gli enti che operano nei settori di attività di cui all’art. 3 reg. (CE) 178/2002, ossia quelli che svolgono una tra le attività connesse alle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti (art. 6-bis comma 1).

Dal punto di vista oggettivo, invece, attraverso il nuovo Modello l’ente dovrebbe assicurare:

  • il «rispetto della normativa circa la fornitura di informazioni sugli alimenti» (art. 6-bis comma 1 lett. a);
  • la «verifica sui contenuti della comunicazione pubblicitaria, dei quali deve essere garantita la coerenza con le caratteristiche del prodotto» (art. 6-bis comma 1 lett. b);
  • gli «obblighi di rintracciabilità del prodotto, intesa come possibilità di conoscere tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione attraverso cui è passato l’alimento» (art. 6-bis comma 1 lett. c);
  • il «controllo sulla qualità, la sicurezza e l’integrità del prodotto, ivi compreso il suo confezionamento» (art. 6-bis comma 1 lett. d);
  • il «richiamo dei prodotti, siano essi importati, trasformati, lavorati o semplicemente distribuiti, che non siano conformi alle norme sulla sicurezza alimentare» (art. 6-bis comma 1 lett. e);
  • «attività di valutazione e gestione del rischio» (art. 6-bis comma 1 lett. f);
  • «verifiche periodiche al fine di valutare l’efficacia e l’adeguatezza del modello adottato alle previste finalità di prevenzione e minimizzazione del rischio» (art. 6-bis comma 1 lett. g).

Il Modello dovrà, inoltre, comprendere:

  • «un sistema di registrazione che dia conto dell’effettiva realizzazione delle attività prescritte dal modello» (art. 6-bis comma 2 lett. a);
  • «un’organizzazione che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, la valutazione, la gestione e il controllo del rischio, corredata da un apparato disciplinare che sia in grado di operare efficacemente in caso di mancato rispetto delle misure previste dal modello» (art. 6-bis comma 2 lett. b);
  • «l’attività di vigilanza e di controllo sull’attuazione del modello, funzionale anche ad evidenziare eventuali carenze da colmare o malfunzionamenti da correggere, da porre in atto in particolare quando siano scoperte significative violazioni delle norme relative alla sicurezza alimentare e alla lealtà commerciale nei confronti dei consumatori ovvero quando taluni cambiamenti nel modello si rendano necessari per il mutare dell’organizzazione di impresa o in ragione di progressi scientifici e tecnologici» (art. 6-bis comma 2 lett. c).

Nelle micro, piccole e medie imprese che operano nel settore agro-alimentare, le funzioni indicate nell’art. 6-bis comma 2 lett. b e c potranno essere affidate a un unico soggetto, purché dotato di adeguata professionalità e specifica competenza nel settore alimentare, nonché di autonomi poteri di iniziativa e controllo. A tal fine, è prevista la creazione di un apposito elenco nazionale, da istituire, con provvedimento del Ministero delle imprese e del made in Italy, presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (art. 6-bis comma 3).

Nelle imprese con meno di 10 dipendenti e un volume d’affari annuo inferiore agli € 2.000.000, è, infine, previsto che possa essere lo stesso legale rappresentante o un delegato a svolgere i compiti di prevenzione e di tutela della sicurezza alimentare e della lealtà commerciale, qualora abbia frequentato uno specifico corso di formazione sulla natura dei rischi correlati alle specifiche attività produttive, organizzato dalla Regione o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano (art. 6-bis comma 4). Già da queste prime battute si può percepire che si tratterà di una riforma a elevato tasso di specializzazione, non solo con riguardo all’apparato documentale e regolatorio, ma anche rispetto ai soggetti a vario titolo chiamati ad assicurarne il funzionamento, l’osservanza e l’aggiornamento.

R. Roscini-Vitali

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