Infortunio mortale sul lavoro per assenza di formazione e inadeguatezza dell’attrezzatura: responsabili D.L. e R.L.S.

Nota a Cass. pen., Sez. IV, 27 giugno 2023 (dep. 25 settembre 2023), n. 38914

L’infortunio mortale. Dopo aver stoccato un carico di tubolari di acciaio su uno scaffale mediante l’utilizzo di un carrello elevatore, un lavoratore si arrampicava sullo scaffale per posizionare meglio i tubolari, che tuttavia gli rovinano addosso, schiacciandolo e provocandone il decesso.

L’accertamento giudiziale. A seguito dell’infortunio mortale, si avviava un procedimento penale per omicidio colposo con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, nell’ambito del quale veniva accertato che il dipendente svolgesse regolarmente le “funzioni di magazziniere, senza aver ricevuto la corrispondete formazione, comprensiva dell’addestramento all’utilizzo del carretto elevatore […] e che l’utilizzo del muletto da parte dello stesso fosse avvenuto anche in presenza degli imputati, pur essendo egli stato assunto con mansioni di impiegato tecnico”. In particolare, emergeva dall’istruttoria dibattimentale, “alcun riferimento è contenuto nel programma dei corsi all’utilizzo dei carrelli elevatori, non risultando altresì che i lavoratori abbiano effettuato alcuna esperienza ed addestramento pratico sull’utilizzo di tale mezzo e sulle modalità dello stoccaggio”.

Veniva altresì accertata l’inadeguatezza della scaffalatura destinata allo stoccaggio dei tubolari, in quanto “le barre degli scaffali erano state posizionate a 90 anziché a 45 al fine di impedire il rotolamento dei tubolari stoccati sul predetto scaffale; né la scaffalatura recava alcuna indicazione in ordine al peso che la stessa avrebbe potuto sopportare, che dal citato verbale risulta ampiamente superato dai fasci di tubolari ivi posizionati. Quanto alle alette volte al contenimento dei tubolari stoccati, i Giudici di merito ne hanno rilevato l’inadeguatezza, essendosi esse piegate proprio a causa del peso dei tubolari nella fase dello scivolamento”.

Le responsabilità del Datore di lavoro. Confermando la doppia sentenza di condanna pronunciata in entrambi i gradi di giudizio precedenti, la Corte di Cassazione ha ritenuto il Datore di lavoro responsabile dell’infortunio mortale occorso al dipendente per averlo adibito a funzioni diverse da quelle rientranti nelle proprie mansioni, senza averlo previamente formato e addestrato, e per aver consentito l’utilizzo di scaffalatura “palesemente inadeguata”. Secondo i giudici, peraltro, la condotta omissiva in parola “si appalesa tanto più grave in considerazione del fatto che, nel Documento di Valutazione dei Rischi, in uso all’azienda, era stato espressamente previsto il pericolo di caduta delle merci stoccate, nonché la necessità che il carrello elevatore fosse utilizzato esclusivamente da personale esperto, preparato attraverso uno specifico corso di formazione”. Tant’è che, prima dell’infortunio, è emerso che il Datore di lavoro fosse stato espressamente informato della necessità di formare i lavoratori con particolare riguardo all’utilizzo del muletto, e, “dopo l’incidente mortale i lavori hanno seguito i corsi di formazione anche relativi all’utilizzo del carrello elevatore”.  

È stato peraltro escluso che la condotta del lavoratore deceduto potesse considerarsi anomala ed imprevedibile, tale da escludere il nesso di causalità, sul presupposto che “il P. svolgeva attività diverse da quelle per le quali era stato assunto, proprio sotto la direttiva del responsabile dell’azienda, pur non avendo ricevuto alcuna specifica formazione in merito allo stoccaggio delle merci anche con l’utilizzo del carrello elevatore, e che proprio “in ragione dell’omessa formazione del lavoratore lo stesso poneva in essere la scelta improvvida di tentare di sistemare a mano i pesanti tubolari che non era riuscito a collocare adeguatamente sullo scaffale con l’utilizzo del muletto”, dovendosi altresì considerare sicura concausa dell’evento mortale l’inadeguatezza della scaffalatura, inidonea ad evitare lo scivolamento dei tubolari”.

Le responsabilità del Rappresentane dei Lavoratori per la Sicurezza. Anche per il R.L.S. – tratto a giudizio con la contestazione di aver “omesso di promuovere l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori, di sollecitare il datore di lavoro ad effettuare la formazione dei dipendenti (tra cui il P.) per l’uso dei mezzi di sollevamento e di informare i responsabili dell’azienda dei rischi connessi all’utilizzo, da parte del P., del carrello elevatore” – la Corte di Cassazione ha confermato le sentenze di condanne già pronunciate nei precedenti gradi di giudizio, ritenendo di non poter accogliere la tesi difensiva che ne sosteneva l’innocenza per l’assenza di una posizione di garanzia in capo al medesimo e di un qualsivoglia potere in grado di incidere sulle decisioni del datore di lavoro. Con una motivazione estremamente sintetica, infatti, dopo aver ricordato che l’art. 50 d.lgs. 81/2008 “attribuisce al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza un ruolo di primaria importanza quale soggetto fondamentale che partecipa al processo di gestione della sicurezza dei luoghi di lavoro, costituendo una figura intermedia di raccordo tra datore di lavoro e lavoratori, con la funzione di facilitare il flusso informativo aziendale in materia di salute e sicurezza sul lavoro”, i giudici di legittimità hanno ritenuto accertata la cooperazione colposa del R.L.S. nella causazione dell’infortunio mortale osservando come “l’imputato non abbia in alcun modo ottemperato ai compiti che gli erano stati attribuiti per legge, consentendo che il P. fosse adibito a mansioni diverse rispetto a quelle contrattuali, senza aver ricevuto alcuna adeguata formazione e non sollecitando in alcun modo l’adozione da parte del responsabile dell’azienda di modelli organizzativi in grado di preservare la sicurezza dei lavoratori, nonostante le sollecitazioni in tal senso formulate dal T.”.

G. Bertaiola

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