Stretta del legislatore sulla genuinità del prodotto a tutela del legittimo affidamento del consumatore

Con l. 27 dicembre 2023, n. 206, recante «Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy», il legislatore ha ulteriormente posto l’accento sull’importanza della genuinità del prodotto. Ha, infatti, apportato, tra le altre, due significative variazioni normative a tutela, principalmente, del legittimo affidamento del consumatore circa l’esatta corrispondenza delle caratteristiche del bene acquistato rispetto a quelle promesse dal produttore dello stesso.

La prima variazione attiene ai prodotti latamente intesi e riguarda l’art. 517 c.p., relativo alla «Vendita di prodotti industriali con segni mendaci». Ivi, il legislatore ha previsto, con art. 52 co. 1 l. 206/2023, che è punibile non solo chi «pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell’ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull’origine, provenienza o qualità dell’opera o del prodotto», ma anche chi «detiene per la vendita» tali opere dell’ingegno o prodotti industriali. Così anticipando, di molto, la tutela, nonché la soglia di punibilità.

La seconda variazione riguarda, invece, i soli prodotti agroalimentari ed è tesa al «rafforzamento degli strumenti di indagine nell’ambito dei reati di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine». Con art. 55 co. 1 l. 206/2023, il legislatore ha, infatti, previsto che anche per reato di cui all’art. 517-quater c.p. – dedicato, appunto, alla «Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari» – può operare il regime speciale riservato alle cc.dd. operazioni sotto copertura di cui all’art. 9 co. 1 lett. a l. 16 marzo 2006, n. 146. Anche rispetto a tale reato, non sono, quindi, punibili «gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei limiti delle proprie competenze, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova […], anche per interposta persona, […] acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano […] documenti, […] beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto, prezzo o mezzo per commettere il reato o ne accettano l’offerta o la promessa […] o ne consentono l’impiego ovvero corrispondono denaro o altra utilità in esecuzione di un accordo illecito già concluso da altri […]».

Entrambe le fattispecie in parola possono, peraltro, determinare una responsabilità dell’ente, rientrando nel catalogo dei reati presupposto per il tramite dell’art. 25-bis.1 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, dedicato proprio ai «Delitti contro l’industria e il commercio».

Sotto lo specifico profilo della prevenzione mediante organizzazione, il primo innesto legislativo pare “limitarsi” a suggerire una più alta soglia di attenzione rispetto alle misure del Modello poste a presidio del corretto impiego di nomi, marchi e segni distintivi in funzione di mitigazione del rischio di contraffazioni su origine, provenienza e qualità dell’opera o del prodotto.

Le soluzioni gestorie approntabili a fronte del secondo intervento normativo – lo stesso sostanzialmente risolvendosi in un “monito” – a prima vista non sembrano, invece, poter trovare sede elettiva nel Modello. A fronte dei confini – incerti e, perciò, tutti da approfondire – entro i quali possa muoversi, personalmente o per interposta persona, un agente sotto copertura, sembra, forse, opportuno avviare delle riflessioni, per esempio, sull’area commerciale, potenzialmente esposta, se non adeguatamente sensibilizzata, a leggerezze comunicative che, magari nemmeno celando retroterra poi effettivamente irregolari, possono, nondimeno, esporre l’ente a rischi di non poco momento.

R. Roscini-Vitali

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