Le novità in materia di concordato preventivo biennale

Il decreto-legislativo 21 febbraio 2024, n. 13, in attuazione della Legge n. 111/2023 (c.d. Legge Delega), ha introdotto nel nostro ordinamento il c.d.  concordato preventivo biennale, ossia un nuovo istituto che prevede un accordo tra professionisti/imprese e l’Agenzia delle Entrate, dove il contribuente può accettare i redditi ed il valore della produzione netto calcolati dal fisco, ricevendo in cambio un trattamento premiale.

La “scommessa” ruota tra l’accettazione di un reddito noto, come proposto dall’Agenzia delle Entrate in chiave preventiva e prospettica, ed un reddito ignoto ancora da realizzarsi e determinarsi in autoliquidazione per il biennio futuro.

Il concordato preventivo biennale, in linea di principio, può essere invocato da parte dei “contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni che svolgono attività nel territorio dello Stato”.

Tali contribuenti possono essere imprenditori o lavoratori autonomi individuali, società di persone e soggetti assimilati ai sensi dell’art. 5 del TUIR, società di capitali, enti commerciali e non commerciali (relativamente ad attività commerciali eventualmente esercitate).

All’interno della citata ampia categoria di contribuenti, il Legislatore ha riservato la possibilità di accedere al nuovo istituto del concordato preventivo biennale a due specifiche categorie di soggetti, ossia:

  • i soggetti che hanno applicato concretamente gli ISA nell’anno precedente a quello di accesso e, quindi, non hanno beneficiato di cause di esclusione (quali, ad esempio, i soggetti con ricavi/compensi dichiarati superiori a € 5.164.569 euro)

ovvero

  • i soggetti che beneficiano del c.d. regime forfetario e non hanno iniziato l’attività nel corso dell’anno precedente a quello a cui si riferisce la proposta.

Tale istituto, tuttavia, non può essere invocato da parte di quei soggetti che:

  • pur essendone obbligati, non hanno presentato le dichiarazioni dei redditi relative ad almeno uno dei tre periodi di imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato preventivo;
  • sono stati condannati per reati tributari commessi negli ultimi tre periodi di imposta precedenti a quello di applicazione del concordato preventivo;
  • con riferimento al periodo precedente a quello a cui si riferisce la proposta, presentano debiti tributari di importo complessivamente pari o superiore a € 5.000 euro. Non concorrono al predetto limite i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione sino a decadenza dei relativi benefici.

Il concordato preventivo biennale consiste in una proposta che viene formulata dall’Agenzia delle Entrate per la definizione biennale del reddito ai fini delle imposte dirette (IRPEF/IRES) e del valore della produzione ai fini IRAP.

Tale proposta è limitata, in via sperimentale, a una sola annualità per i c.d. contribuenti forfettari.

La proposta non produce alcun effetto ai fini IVA, la cui applicazione continua ad avvenire secondo le regole ordinarie.

La proposta di concordato viene formulata da parte dell’Agenzia delle Entrate sulla base di una metodologia che valorizza i dati forniti dai contribuenti attraverso una piattaforma informatica ad hoc messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, i dati relativi ai modelli ISA e i dati presenti nelle banche dati dell’Amministrazione finanziaria.

Il contribuente, dopo aver esaminato la proposta, può decidere di accettarla o meno: il termine per manifestare tale volontà, per il primo anno di applicazione, è fissato al 15 ottobre 2024.

L’accettazione della proposta comporta che gli eventuali maggiori o minori redditi effettivi realizzati dal contribuente nel periodo di vigenza del concordato siano irrilevanti ai fini della determinazione di IRES/IRPEF, IRAP e contributi previdenziali obbligatori.

È bene evidenziare, tuttavia, che l’accordo cessa in caso di minori redditi effettivi eccedenti la misura del 50% rispetto a quelli oggetto del concordato.

Allo scadere del biennio, l’Agenzia delle Entrate può formulare una nuova proposta di concordato che potrà essere accettata o meno da parte del contribuente.

I soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale, oltre ad aver accesso al regime premiale ISA, non possono essere sottoposti agli accertamenti presuntivi di cui all’art. 39 del D.P.R. 600/73 (salvo il verificarsi delle previste cause di decadenza).

L’adesione al concordato, in ogni caso, non inibisce la possibilità da parte dell’Autorità amministrativa di intraprendere nei confronti dei contribuenti accessi, ispezioni e verifiche.

F. Benini

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