Lo scorso 24 maggio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale nuovo accordo Stato-Regioni, approvato il 17 aprile scorso e reso disponibile in apposita sezione del sito istituzionale della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, con il quale sono stati individuati durata e contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al d.lgs. 81/2008.
Tra le novità di maggior rilievo vi è senz’altro l’introduzione dell’obbligo di frequentazione del corso di formazione per i datori di lavoro, previsto con “l’obiettivo di fornire ai discenti competenze organizzative, gestionali e giuridiche per gestire il processo della salute e sicurezza sul posto di lavoro nell’ottica del superamento di una visione formale della materia a favore di una visione sostanziale orientata alla prevenzione e alla protezione della salute dei lavoratori, anche alla luce della continua evoluzione del mondo del lavoro” (p. 19 ss.). Il corso ha una durata minima di 16 ore, da integrare con altri moduli aggiuntivi per i datori di lavoro di imprese affidatarie di lavori da svolgere in cantiere e per coloro che svolgano direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi.
Le disposizioni transitorie (p. 114 ss.) prevedono che, in fase di prima applicazione e comunque non oltre dodici mesi dall’entrata in vigore, i corsi possono essere avviati secondo quanto previsti dagli accordi Stato-Regioni abrogati nonché dall’allegato XIV d.lgs. 81/2008 vigenti in precedenza.
Per quanto riguarda i datori di lavoro, costoro sono tenuti a frequentare il corso di formazione in modo che lo stesso venga concluso entro e non oltre il termine di 24 mesi dall’entrata in vigore dell’accordo. Sono riconosciuti i corsi di formazione già erogati i cui contenuti siano conformi al nuovo accordo. L’aggiornamento di tali corsi parte dalla data di fine corso riportata nell’attestato.
Per quanto concerne le altre figure della sicurezza (lavoratori, dirigenti, preposti, RSPP e ASPP, CSP e CSE), sono tendenzialmente fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza del precedente accordo del 2011.
Sono infine previste disposizioni particolari per soggetti che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinato, per gli addetti alla conduzione di talune attrezzature e per i lavoratori somministrati.
A fronte di un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato nella Cassazione penale che, nelle società di capitali, individua la figura datoriale in capo a tutti i componenti del consiglio di amministrazione, salva l’esistenza di deleghe gestorie all’interno dell’ogano amministrativo (che compunque non comportano la spoliazione della qualifica ma solo una diversa distribuzione e concentrazione degli obblighi datoriali), l’Accordo non precisa quale sia il “datore di lavoro” destinatario dell’obbligo formativo e nemmeno si occupa della figura del delegato del datore di lavoro ai sensi dell’art. 16 T.U. Sicurezza.
Il 21 maggio scorso è stato pubblicato un articolo sul Sole24Ore secondo cui l’obbligo ricadrebbe su tutti i consiglieri di amministrazione, anche in presenza di delega (Formazione su salute e sicurezza anche per i consiglieri di amministrazione | NT+ Lavoro). Altre (e più condivisibili) opinioni espresse in dottrina sono invece dell’opinione che il corso debba essere erogato al solo datore di lavoro designato all’interno del CdA (e non anche agli altri componenti), mentre nel caso di delega di funzioni conferita all’esterno dell’organo di amministrazione sia sufficiente, per il delegato, il corso da dirigente per la sicurezza.
È auspicabile che, di qui alla scadenza dell’obbligo di frequentazione del corso, giungano chiarimenti sul punto da parte delle Autorità o quanto meno delle Associazioni di categoria, per evitare che la scelta per l’una o l’altra opzione sia rimessa alla libera interpretazione della singola impresa, a suo rischio e pericolo.
G. Bertaiola

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