Delega di funzioni in materia ambientale: i requisiti di validità secondo la Cassazione

Nota a Cass. pen., sez. III, 12/09/2024, n. 42598

L’imputato, amministratore giudiziario di una società privata cui era stata affidata in appalto la gestione di un’isola ecologica di proprietà comunale di circa 1.400 mq, veniva ritenuto responsabile del reato di attività di gestione di rifiuti non autorizzata di cui all’art. 256, co. 1, lett. a) e b) d.lgs. 152/06 (T.U. Ambiente) per aver effettuato, all’interno dell’isola ecologica in parola, attività di raccolta e gestione di rifiuti pericolosi e non di varia natura, costituiti da rifiuti RAEE, plastica, carte e suppellettili, in assenza della prescritta autorizzazione.

Condannato in primo grato e assolto in appello, ma per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis c.p. stante la sopravvenuta bonifica del sito, l’imputato ricorreva per cassazione contestando l’inerzia del Comune, la propria posizione di garanzia, stante la presenza di una delega di funzioni a terzi, e l’inesigibilità della condotta alternativa lecita, posto che l’accumulo di materiali nella isola ecologica era stato causato dall’oggettiva difficoltà di rinvenire impianti di smaltimento che accettassero i rifiuti ingombranti.

Per quanto qui d’interesse, la Corte di Cassazione ha ritenuto indimostrato l’asserito conferimento di una delega di funzione, la quale non avrebbe comunque esonerato l’amministratore della società dal dovere di controllare l’operato del soggetto delegato e di scongiurare che si consolidasse e si protraesse nel tempo la situazione venutasi a creare nel sito, peraltro di immediata e agevole percezione.

Con l’occasione, i giudici di legittimità sono tornati a ribadire l’orientamento giurisprudenziale secondo cui in tema di gestione dei rifiuti, pur non disciplinata dalla legge, è consentita la delega di funzioni, a condizione che risultino configurabili alcuni requisiti, occorrendo cioè che la delega:

  • sia puntuale ed espressa, con esclusione di poteri residuali in capo al delegante;
  • riguardi, oltre alle funzioni, anche i correlativi poteri decisionali e di spesa;
  • la sua esistenza sia giudizialmente provata con certezza;
  • il delegato sia tecnicamente idoneo e professionalmente qualificato allo svolgimento dei compiti affidatigli;
  • il trasferimento delle funzioni sia giustificato dalle dimensioni o dalle esigenze organizzative dell’impresa, ferma restando la persistenza di un obbligo di vigilanza del delegante in ordine al corretto espletamento, da parte del delegato, delle funzioni trasferite, obbligo di vigilanza che, pur non comportando il controllo continuativo delle modalità di svolgimento delle funzioni trasferite, richiede comunque la verifica della correttezza della complessiva gestione del delegato.

G. Bertaiola

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