Il documento di Analisi Nazionale del Rischio Riciclaggio e finanziamento del Terrorismo: un focus sul settore dei Compro oro

Il 27 maggio 2025 è stato pubblicato dal MEF il documento di Analisi Nazionale del Rischio Riciclaggio e finanziamento del Terrorismo, consultabile al seguente link: Riciclaggio, finanziamento del terrorismo e proliferazione delle armi di distruzione di massa: presentate oggi le due Analisi dei rischi – MEF Dipartimento del Tesoro.

Tra gli operatori non finanziari, una sezione dell’analisi è dedicata al settore dei Compro Oro.

Come descritto al punto 5.3.2 del documento “Analisi Nazionale dei rischio di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo” il settore viene diviso fra:

  1. operatori professionali in oro (OPO): dediti alla produzione e commercializzazione di oro (sottoposti alle sanzioni previste dal d.lgs. 231/2007);
  2. operatore compro oro (OCO): dediti alla compravendita/permuta di oggetti preziosi usati (soggetti al d.lgs. 92/2017).

Interessante il provvedimento di Banca d’Italia del 12/05/2023 (consultabile in Gazzetta Ufficiale) che elenca numerosi indicatori di anomalia specifici del settore sopra citato. Ovviamente, conoscere il settore e la normativa è essenziale per porre in essere un contrasto efficace al terrorismo/riciclaggio.

Tali operatori esercitano un’attività da considerarsi a rischio soprattutto per l’importante e consistente utilizzo del contante. Per tale motivo viene considerata un’attività a rischio specifico elevato.

Ai fini del controllo dell’attività di compro oro gli operatori del settore sono tenuti ad iscriversi al Registro pubblico informatizzato: l’iscrizione è presupposto fondamentale per l’esercizio dell’attività (si segnala che a tale obbligo di iscrizione sono tenute anche le gioiellerie, nella misura in cui intendano compiere azioni aventi ad oggetto la compravendita/permuta di oggetti preziosi di seconda mano).

Ulteriore presidio è l’obbligo di invio alla UIF delle dichiarazioni delle operazioni in oro.

A norma dell’art. 1 c. 2 della Legge del 17.01.2000, n. 7, infatti, tutti “i trasferimento di oro da o verso l’estero, ovvero il commercio di oro ovvero ogni altra operazione in oro anche a titolo gratuito, a prescindere dalla consegna materiale dell’oro” sono “oggetto di dichiarazione all’Unità di informazione finanziaria per l’Italia, qualora il valore dell’operazione risulti di importo pari o superiore a 10.000 euro” (soglia regolamentata dal d.lgs. 211/2024).

Un dato positivo, da un certo punto di vista, l’aumento delle segnalazioni inviate dai compro-oro, dato che riflette l’impegno di tutti gli specialisti del settore intenti a ridurre i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

M.V. Rossaro

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