Lavoro nero: nuovo aumento delle sanzioni e diffida a regolarizzare

Il d.l. 19/2024 (in vigore dal 2 marzo e ora in fase di conversione) ha aumentato del 30% le sanzioni per lavoro nero.

Di conseguenza, le sanzioni oggi ammontano a:

  • da 1.950 a 11.700 euro per ciascun lavoratore irregolare impiegato per un periodo sino a 30 giorni di effettivo lavoro;
  • da 3.900 a 23.400 euro, se il lavoratore è stato impiegato da 31 a 60 giorni;
  • da 7.800 a 46.800 euro, se il lavoratore risulta impiegato per più di sessanta giorni.

Il citato d.l. ha inoltre aumentato del 20% le sanzioni applicate in caso di impiego di lavoratori stranieri senza permesso di soggiorno, di minori in età non lavorativa e di lavoratori beneficiari dell’Assegno di inclusione o del Supporto per la formazione e il lavoro.

Ricordiamo che la c.d. maxi-sanzione si applica a quei datori di lavoro privati che occupino personale subordinato senza preventiva comunicazione di assunzione, da effettuarsi entro le ore 24 del giorno antecedente.

Gli importi delle sanzioni sono diffidabili (con eccezione per il caso dei lavoratori senza permesso di soggiorno, dei minori in età non lavorativa e dei beneficiari dell’A.I), perciò se il trasgressore adempie alla diffida potrà accedere al pagamento della sanzione nella misura del minimo previsto dalla legge, purché provveda alla regolarizzare del lavoratore in nero.

Se il lavoratore è ancora in forza all’accesso ispettivo, l’azienda dovrà instaurare con il lavoratore un contratto a tempo indeterminato o un contratto a termine di durata non inferiore a tre mesi.

Altra condizione è il mantenimento effettivo del lavoratore in servizio per almeno tre mesi.

In caso contrario, la diffida non potrà ritenersi adempiuta.

Per regolarizzare il lavoratore in nero non più in forza presso l’azienda, non si applica invece l’obbligo del mantenimento in servizio per almeno tre mesi.

M. Motton

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