Caso Esselunga: una “buona reazione” può salvare l’ente dall’applicazione di misure antimafia per una (anche involontaria) “cattiva azione”

Nota a Trib. Milano, Sezione Autonoma Misure di Prevenzione, 25 luglio 2023

La vicenda. Il Pubblico ministero chiedeva al Tribunale della prevenzione di Milano di disporre l’amministrazione giudiziaria ex art. 34 d.lgs. 159/2011 (Codice Antimafia) nei confronti di Esselunga S.p.a. in ragione di rapporti commerciali esistenti con tre fornitori, l’uno coinvolto in fenomeni di sfruttamento del lavoro e gli altri due risultati infiltrati dalla criminalità organizzata. In particolare, la nota catena di supermercati si sarebbe avvalsa, da un lato, di una cooperativa il cui legale rappresentate risulta indagato per caporalato e, dall’altro, di “serbatori di personale che hanno rapporti con la criminalità organizzata”, come definiti testualmente dai magistrati. Nel frattempo, in sede penale, ove è stato contestato il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti (art. 2 d.lgs. 74/2000), il GIP presso il Tribunale di Milano convalidava un sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato pari a ben 47.765.684 euro.

La questione. Avuta conoscenza dei provvedimenti giudiziali emessi nei suoi confronti, la Società si immediatamente attivata con l’adozione di una serie di iniziative finalizzate alla riqualificazione aziendale, anche mediante il conferimento di apposito incarico a una nota società di consulenza, a fronte delle quali il Pubblico ministero presentava formale richiesta al Tribunale affinché, “in un’ottica di favor rei e di garanzia, prima di emettere la richiesta misura, instauri un contraddittorio partecipato con la società al fine di monitorare i progressi in un’ottica di legalizzazione”.

La soluzione. Rilevata la recente introduzione, con riferimento ai poteri del Prefetto nell’emissione dell’informativa antimafia, di un’ipotesi di contraddittorio anticipato con possibilità per il soggetto potenzialmente destinatario della misura di offrire all’amministrazione prefettizia elementi a suo favore (art. 92 Cod. Ant., come riformato dalla l. 233/2021 di conversione del d.l. 152/2021), il Tribunale ha ritenuto che l’istituto introdotto con la riforma del 2021 possa trovare eccezionale applicazione alle misure di prevenzione giurisdizionali di cui agli artt. 34 e 34-bis d.lgs. 159/2001, per le quali è assente analogo fondamento normativo, qualora il pubblico ministero attivi il doppio binario giudiziario (penale e della prevenzione) e l’azienda dia prova di un’effettiva volontà di “riqualificazione” in termini di “rafforzamento delle strutture che riguardino genericamente tutta l’attività di verifica nei rapporti contrattuali con i terzi”. In tali ipotesi, infatti – osservano i magistrati ambrosiani – la misura dell’amministrazione giudiziaria, “se applicata in tale situazione, svolgerebbe nei confronti della società oggetto di richiesta soltanto un’efficacia afflittiva- sanzionatoria e non già, almeno fino all’esito della verifica delle azioni di “(ri)legalizzazione poste in essere, quella funzione preventiva tipica degli istituti richiamati che partono da una valutazione di censura nell’organizzazione societaria e trovano nell’intervento del Tribunale della Prevenzione un necessario momento di riqualificazione orientata alla prevenzione di eventi criminosi accertati al momento dell’adozione della misura medesima”. Alla luce di tali considerazioni e nell’ottica di valorizzare – e così incentivare – la capacità di reazione dell’ente nel rafforzamento del sistema di prevenzione e gestione dei rischi e dei presidi di legalità all’interno della propria organizzazione aziendale, i giudici hanno posticipato la decisione sulla richiesta di applicazione della misura antimafia all’esito delle attività di risanamento aziendale programmate e attuate dalla Società.

G. Bertaiola

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