Termine dimissioni

Dimissioni per fatti concludenti: quale termine di riferimento temporale?

Pubblichiamo il terzo capitolo della vicenda, di assoluta attualità, inerente il nuovo istituto delle dimissioni per fatti concludenti di cui alla L. 203/2024.

Come detto, la nuova disciplina prevede che il rapporto di lavoro si possa considerare risolto per volontà del lavoratore in caso di assenza ingiustificata protratta oltre i termini previsti dal contratto collettivo o, in assenza di specifiche disposizioni, oltre 15 giorni.

In tal caso, il Datore di Lavoro deve comunica il protrarsi dell’assenza alla sede dell’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente e, successivamente a tale comunicazione, il rapporto si intende risolto per volontà del lavoratore.

Abbiamo inoltre già dato atto dei primi dubbi interpretativi che l’istituto pone.

Ci occupiamo oggi di un elemento cruciale: la corretta individuazione del termine di riferimento per le dimissioni di fatto.

Si tratta del medesimo termine già previsto nei Ccnl per il licenziamento disciplinare per assenza ingiustificata, oppure è necessario che le parti sociali stabiliscano una soglia specifica per questa nuova fattispecie?

Secondo i primi commentatori, la soglia da considerare sarebbe quella prevista dai contratti collettivi per il licenziamento disciplinare in caso di assenza ingiustificata.

Tuttavia, questa lettura incontra una criticità: i Ccnl prevedono sanzioni diverse a seconda della durata dell’assenza. Nei contratti collettivi, pochi giorni di assenza ingiustificata comportano in genere sanzioni disciplinari conservative, mentre il licenziamento scatta solo oltre una certa soglia temporale. Di conseguenza, risulta incerto quale sia il periodo di assenza effettivamente rilevante per attivare la procedura delle dimissioni di fatto.

Questa circostanza potrebbe quindi generare contenziosi, con possibili impugnazioni delle dimissioni di fatto se il contratto collettivo applicato non prevede una soglia specifica.

Alla luce di ciò, in attesa che i nuovi contratti collettivi stabiliscano un termine specifico per le dimissioni di fatto ovvero di chiarimenti giurisprudenziali, si consiglia prudenza: i datori di lavoro potrebbero applicare la procedura delle dimissioni di fatto solo per assenze superiori a 15 giorni, termine previsto dalla legge in via residuale.

Per periodi di assenza inferiori, potrebbero invece continuare a utilizzare le normali procedure disciplinari.

Tale scelta sarebbe pienamente legittima, in quanto la normativa non impone ai datori di lavoro di adottare obbligatoriamente la procedura delle dimissioni di fatto.

Il ricorso ai tradizionali strumenti disciplinari rimane dunque un’opzione valida e priva di conseguenze negative.

M. Motton

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