La Corte cassa il sistema di compliance per carenze nella mappatura dei rischi-reato e nella documentazione dei controlli

Nota a Cass. pen., sez. VI, ud. 19 dicembre 2024, dep. 4 febbraio 2025, n. 4535

Nell’ambito del ricorso promosso dall’ente incolpato avverso l’ordinanza con cui il 25 luglio 2024 il Tribunale del riesame di Salerno aveva rigettato l’appello avverso l’ordinanza con cui il 14 maggio 2024 il giudice per le indagini preliminari aveva applicato il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione per la durata di un anno quale misura cautelare interdittiva per la contestazione di cui all’art. 24 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 relativa al reato presupposto di cui all’art. 356 c.p., la Corte di Cassazione ha confermato l’inidoneità del Modello organizzativo di gestione e controllo (Cass. pen., sez. VI, ud. 19 dicembre 2024, dep. 4 febbraio 2025, n. 4535).

In particolare, la Corte ha ritenuto che il Modello risultasse inidoneo a prevenire la commissione di reati essenzialmente per un duplice ordine di ragioni: il Modello «non contempla[va] una mappatura completa del rischio reato» e «non risulta[va]no documentati controlli da parte dell’OdV». Peraltro, la Corte ha, altresì, contestato all’ente di «ave[re] nominato solo un avvocato con un budget assai ridotto: 2.500 euro annui» e che «solo il 29 maggio 2024 si è decis[o] a istituire un organismo collegiale composto da due componenti esterni e uno interno».

I rimproveri mossi all’ente dalla Corte sono stati, quindi, cinque:

  1. non aver mappato i rischi-reato in modo completo;
  2. non aver documentato i controlli dell’Organismo di vigilanza;
  3. aver costituito un Odv sottodimensionato;
  4. aver assegnato all’Odv un budget eccessivamente esiguo;
  5. aver potenziato l’Odv con due componenti esterni e uno interno troppo in ritardo rispetto all’emersione del rischio-reato.

R. Roscini-Vitali

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