Impugnabile la conciliazione sindacale sottoscritta in sede aziendale

Tra le parti di un rapporto di lavoro è prassi comune, soprattutto in esito a procedure di esodo incentivato o, comunque, di risoluzione consensuale, quella di sottoscrivere accordi di conciliazione con l’assistenza di uno o più rappresentanti sindacali.

Come noto, infatti, ai sensi dell’art. 2113 c.c. le rinunce e transazioni che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge o dei contratti collettivi non sono valide se non sono sottoscritte nelle c.d. “sedi protette”, quali quella “sindacale” ovvero presso l’Ispettorato del lavoro o presso le altre sedi individuate dalla contrattazione collettiva.

Orbene, dando seguito al più recente orientamento, la Cassazione, con l’ordinanza n. 9286 depositata l’8 aprile 2025, ha ritenuto che la c.d. conciliazione sindacale non possa essere materialmente sottoscritta presso la sede dell’azienda, in quanto luogo non idoneo a garantire la libera autodeterminazione del lavoratore, anche qualora vi sia la presenza di un rappresentante sindacale.

Secondo la Suprema Corte, infatti, la validità della conciliazione in sede sindacale non può prescindere dalla neutralità del luogo in cui essa si svolge, elemento indispensabile affinché il lavoratore possa esprimere la propria volontà in modo libero e consapevole.

La sede aziendale – sottolinea la Cassazione – non può essere annoverata tra le “sedi protette” ai sensi dell’art. 2113, comma 4, c.c., proprio perché manca di quel necessario distacco rispetto al contesto datoriale che garantisce l’assenza di pressioni o condizionamenti.

Un ulteriore elemento di criticità, osserva la Cassazione, risiede nell’appartenenza del rappresentante sindacale a una sigla diversa da quella del lavoratore, il che potrebbe compromettere ulteriormente la piena consapevolezza e libertà di quest’ultimo nel processo conciliativo.

In conclusione, la sede aziendale è strutturalmente inidonea a svolgere le funzioni di luogo “protetto” ai fini dell’inoppugnabilità della conciliazione, la quale richiede invece “concomitanti accorgimenti” – tra cui la sede neutrale e l’effettiva rappresentanza sindacale – per poter ritenere validamente espresse le rinunce del lavoratore a diritti di natura inderogabile.

M. Motton

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