Marketing e basi giuridiche del trattamento. Il Garante Privacy ribadisce la necessità della granularità
Con un recente provvedimento (n. 10110241/ 2025), il Garante per la protezione dei dati personali ha ribadito con fermezza i limiti alla comunicazione dei dati personali a soggetti terzi per finalità commerciali autonome.
Il caso ha riguardato una società che, raccogliendo dati tramite moduli web, li trasmetteva successivamente ad agenzie terze per attività promozionali, senza aver acquisito un consenso specifico e informato da parte degli interessati.
Il Garante ha chiarito che non è possibile fondare tale comunicazione sul legittimo interesse, trattandosi di trattamenti che esulano dalla finalità originaria per cui i dati erano stati conferiti.
Tra i punti salienti del provvedimento, osserviamo:
- la necessità di uno specifico consenso per comunicazioni a terzi per fini di marketing;
- l’illegittimità di un consenso generico e indistinto;
- l’obbligo di trasparenza circa i destinatari dei dati e le finalità dei trattamenti.
Il provvedimento rafforza l’orientamento secondo cui ogni comunicazione a terzi per finalità diverse da quelle per cui il dato è stato inizialmente raccolto deve poggiare su basi giuridiche solide e distinte, nel rispetto degli articoli 5, 6 e 13 del GDPR.
È pertanto raccomandato che le società rivedano le informative le informative privacy ed i flussi di condivisione dei dati, al fine di assicurare la piena conformità alla normativa.
M. Pasetto

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