Decreto Lavoro: obblighi informativi semplificati per i datori di lavoro
Il c.d. “decreto Lavoro” (d.l. 48/2023), tra le altre cose, ha apportato una significativa semplificazione degli obblighi informativi imposti ai datori di lavoro all’atto dell’instaurazione dei nuovi rapporti.
Come noto, il recente “decreto Trasparenza” (d.lgs. 104/2022) aveva ampliato il corredo informativo da rendere ai lavoratori in fase di assunzione, imponendo l’analitica specificazione di alcuni elementi di dettaglio nel contratto di assunzione, la cui predisposizione poteva quindi rivelarsi particolarmente complessa.
Ora il “decreto Lavoro” prevede che una rilevante parte di tali informazioni possano essere fornite al lavoratore mediante semplice “indicazione del riferimento normativo o del contratto collettivo, anche aziendale, che ne disciplina le materie”.
Si tratta, in particolare, delle seguenti informazioni:
- durata dell’eventuale periodo di prova;
- diritto a ricevere la formazione erogata dal datore di lavoro;
- durata del congedo per ferie e degli altri congedi retribuiti;
- procedura, forma e termini del preavviso di licenziamento o dimissioni;
- importo iniziale della retribuzione con indicazione del periodo e modalità di pagamento;
- programmazione dell’orario normale di lavoro e condizioni relative al lavoro straordinario;
- enti ed istituti che ricevono i contributi previdenziali e assicurativi dovuti.
Oltre a ciò il “decreto Lavoro” ha previsto espressamente che, ai fini della semplificazione degli adempimenti informativi e della uniformità delle comunicazioni, il datore di lavoro sia tenuto a consegnare o a mettere a disposizione del personale, anche mediante pubblicazione web, i contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali, nonché gli eventuali regolamenti aziendali applicabili al rapporto di lavoro.
M. Motton

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