Il cantiere di riforma del decreto 231: prime indiscrezioni sul testo elaborato dal tavolo tecnico

Nel febbraio 2023 veniva istituito presso il ministero della Giustizia un tavolo tecnico per la revisione della disciplina della responsabilità amministrativa da reato degli enti di cui al d.lgs. 231/2001.
Dopo un giro di audizioni degli interlocutori maggiormente interessati, cui hanno fatto seguito la pubblicazione delle consultazioni di Assonime n. 5/2025 e del position paper di Confindustria di marzo 2025, a distanza di oltre due anni pare che un primo testo di riforma sia finalmente giunto all’attenzione del Ministro della Giustizia.

Questi, secondo le indiscrezioni, i punti più salienti, con i quali sembrano essere stati in gran parte recepiti gli orientamenti più recenti e risolti alcuni contrasti sorti nella giurisprudenza, come ad esempio quello sulla messa alla prova dell’ente.

1. Colpa di organizzazione

      Introduzione della colpa di organizzazione come elemento costitutivo dell’illecito dell’ente, con la conseguente necessità, sul piano processuale, che il pubblico ministero la contesti, in forma e chiara e specifica, nel capo di imputazione.

      2. Criteri di imputazione

      Eliminazione della distinzione tra reato commesso da apicali e sottoposti (e del relativo riparto dell’onere probatorio), nonché del riferimento all’elusione fraudolenta del Modello: in entrambi i casi, l’ente risponde dell’illecito quando non ha preventivamente adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello commesso e, per i subordinati, la violazione del Modello è stata agevolata da un’omessa o insufficiente attività di controllo.

      3. Sistemi dei controlli

        Valorizzazione, ai fini esimenti, oltre alle attività di verifica dell’Organismo di vigilanza, delle ulteriori componenti del sistema di controllo interno.

        4. Organismo di vigilanza

        Eliminazione della possibilità di attribuire le funzioni di vigilanza:

        • nelle società di capitali, al collegio sindacale, al consiglio di sorveglianza e al comitato per il controllo della gestione;
        • nelle società di piccole dimensioni, all’organo dirigente.

        5. Valutazione di idoneità del Modello

        “Standardizzazione” della valutazione di idoneità del Modello da parte dell’Autorità giudiziaria, che dovrà tenere conto – come per la colpa medica – delle linee guida elaborate dalle associazioni rappresentative degli enti, dalle norme accreditate dalla comunità tecnico scientifica (si pensi alle norme ISO) nonché delle buone prassi, purché adeguate alla prevenzione del reato verificatosi.

        6. Coordinamento dei sistemi sanzionatori

        Introduzione di una previsione di coordinamento tra sistemi sanzionatori – come recentemente fatto con la riforma penal-tributaria del giugno scorso – quando vi è una sostanziale sovrapposizione tra ente e persona fisica (si pensi a società unipersonali con amministratore unico).

        7. Messa alla prova dell’ente

        La proposta di riforma pare prevedere anche una speciale procedura di estinzione dell’illecito a seguito di condotte riparatorie, un’inedita messa alla prova dell’ente. In particolare, fuori dei casi di reiterazione:

        • l’ente dotato di Modello, adottato ed efficacemente prima della commissione dell’illecito, entro 30 giorni dall’avviso di conclusione delle indagini può chiedere al giudice un termine per eliminare le carenze del Modello riscontrate dal pubblico ministero (che quindi deve averle specificatamente contestate!), indicando nella richiesta le modifiche che l’ente ritiene apportare, le attività che si impegna a svolgere per il risarcimento del danno e la messa a disposizione del profitto conseguito;
        • il giudice, se il fatto non è particolarmente grave, fissa udienza per la valutazione della richiesta e l’eventuale indicazione di ulteriori interventi ritenti necessari per l’eliminazione delle criticità del Modello;
        • se accoglie la richiesta, il giudice sospende il procedimento e fissa il termine entro il quale devono essere realizzate le condotte riparatorie, determinando una somma di denaro a titolo di cauzione;
        • se nel termine indicato o prorogato, l’ente ha realizzato tutte le attività previste, il giudice, sentito il pubblico ministero e le altre parti, dichiara estinto l’illecito contestato all’ente e dispone la confisca del profitto messo a disposizione.

        G. Bertaiola

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