Dimissioni per fatti concludenti: primi dubbi e interrogativi
Come detto in un nostro precedente articolo, la legge n. 203/2024 ha introdotto nell’ordinamento l’istituto delle dimissioni per fatti concludenti.
In virtù di tale istituto, in caso di assenza ingiustificata del dipendente protrattasi oltre il termine indicato dal CCNL o, in mancanza, oltre 15 giorni, il Datore di Lavoro non è più obbligato a intimare un licenziamento, ma il rapporto di lavoro si considera risolto per volontà del lavoratore.
La formulazione della norma ha tuttavia già generato diversi interrogativi e dubbi interpretativi.
Sulla natura, obbligatoria o facoltativa, del meccanismo
Pare doversi ritenere che il meccanismo in parola sia facoltativo, con conseguente facoltà del datore di lavoro di optare tra l’applicazione della nuova norma (assenza = dimissioni implicite) – evitando così il pagamento del ticket di licenziamento ma restando di rimanere esposto al rischio che il lavoratore possa dimostrare l’impossibilità di comunicare i motivi che giustificavano l’assenza – e l’intimazione di un licenziamento disciplinare.
Sull’individuazione del termine oltre al quale l’assenza può considerarsi quale dimissione
La norma non lo indica espressamente, ma pare doversi ritenere che il riferimento vado inteso al termine del CCNL al superamento del quale si prevede la possibilità di procedere al licenziamento, senza necessità di attendere nuove specifiche previsioni contrattual-collettive.
Sugli accertamenti dell’ITL
I criteri e le modalità degli accertamenti non sono chiaramente definiti.
Stando alla ratio delle norma, sembra che le verifiche dell’Ispettorato non siano limitate all’accertamento del mero fatto storico dell’assenza, ma possano estendersi anche alle ragioni che possano aver impedito la relativa comunicazione.
Sul termine degli accertamenti
La norma non prevede il termine entro cui l’Ispettorato deve provvedere ai propri accertamenti. Tuttavia lo stesso Ispettorato, con nota 579/2025, ha stabilito che gli accertamenti debbano essere svolti nel minor tempo possibile e, comunque, entro 30 giorni dalla comunicazione del Datore di Lavoro.
M. Motton

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