Collegato Lavoro: le dimissioni per fatti concludenti.

La legge n. 203/2024 reintroduce nel nostro ordinamento le dimissioni per fatti concludenti, stabilendo che il rapporto di lavoro si considera risolto per volontà del lavoratore in caso di assenza ingiustificata protratta oltre i termini previsti dal contratto collettivo o, in assenza di disposizioni, oltre 15 giorni.

La norma mira a contrastare la prassi di assenze prolungate senza giustificazione, utilizzate per indurre il licenziamento e accedere alla NASpI, con conseguente aggravio di costi per i datori di lavoro (ticket di licenziamento e indennità di mancato preavviso).

Quale procedura deve dunque seguire il Datore di Lavoro in caso di prolungata assenza ingiustificata?

Il Datore di Lavoro dovrà inviare una comunicazione alla sede dell’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente, relazionando in ordine all’assenza ingiustificata del lavoratore oltre il periodo consentito dal CCNL applicato, ovvero oltre i quindici giorni.

Successivamente a tale comunicazione, il rapporto di intenderà risolto per volontà del lavoratore.

Il DdL potrà pertanto procedere a comunicare al lavoratore la cessazione del rapporto

Resta però espressamente salva la facoltà dell’Ispettorato di effettuare i dovuti controlli, anche rispetto alla congruenza del periodo di assenza con quanto previsto dal contratto collettivo, oltre che del lavoratore, di dimostrare l’impossibilità di comunicare, per causa di forza maggiore (si pensi all’ipotesi di ricovero in ospedale) o per fatto imputabile al datore di lavoro, i motivi che giustificavano l’assenza, ovvero di averli comunicati.

M. Motton

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